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Lingva diskriminacio en Eŭropa Unio

25.9.2002

Osservazioni della Commissione su una richiesta di informazioni del Mediatore europeo

- Denuncia del sig. Renato CORSETTI a nome dell' associazione "Unione Esperantista Europea" (UEA), rit 659/2002/EP


La denuncia dell'"Unione Esperantista Europea" è divisa in tre partì. La Commissione europea dovrebbe:

1. riconoscere la natura discriminatoria degli annunci dì ricerca di personale per posti ufficialmente aperti a tutti i cittadini ma ufficiosamente riservati ai madrelingua inglesi;

2. assicurare che non finanzierà più le imprese e le organizzazioni che discriminano i cittadini europei di madrelingua diversa dall'inglese;

3. studiare i mezzi e le soluzioni per impedire la discriminazione linguistica da parte delle organizzazioni che essa finanzia parzialmente o interamente.

Parte 1

La Commissione ritiene che la condizione "madrelingua" contenuta negli annunci di ricerca di personale non sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori perché costituisce una discriminazione illegittima. Pertanto, tutti gli annunci di ricerca di personale per posti ufficialmente o ufficiosamente riservati a madrelingua sono contrari al diritto comunitario. La questione se un posto sia stato ufficiosamente riservato ad un madrelingua deve essere risolta dal giudice nazionale sulla base dei fatti del caso di specie.

Tuttavia, la condizione di "conoscenza perfetta" non può essere considerata di per sé incompatibile con il diritto comunitario se il posto di cui trattasi richiede la conoscenza approfondita di una lingua particolare. Il datore di lavoro deve giustificare la necessità di questa condizione.

Ad avviso della Commissione, chiedere un livello di conoscenza equivalente a quello di un madrelingua significa chiedere la conoscenza approfondita di una lingua particolare, e non comporta che l'offerta di lavoro sia rivolta ai soli madrelingua. Pertanto, la Commissione ritiene che questa espressione sia compatibile con il diritto comunitario purché il posto di cui trattasi richieda la conoscenza approfondita di una lingua particolare (si veda l'allegato 5: risposta all'interrogazione scritta E-3572/01).

Tuttavia, per evitare che i non madrelingua che hanno una conoscenza approfondita, e dunque equivalente a quella di un madrelingua, si astengano dal rispondere a tali offerte di lavoro ("lingua materna o equivalente"), la Commissione raccomanda l'uso di espressioni come "conoscenza perfetta o molto buona di una lingua particolare" negli annunci per posti che richiedono la conoscenza approfondita di quella lingua (si veda l'allegato 5: risposta all'interrogazione scritta E-0941/02).

La Commissione e i suoi servizi hanno fornito queste informazioni in numerose occasioni:

- direttamente all'"Unione Esperantista Europea" tramite i suoi rappresentanti:

- lettera della Direzione generale per l'Occupazione e gli affari sociali (DG EMPL) del 14.5.2001 (rif. 04969) al sig. Prikatel (allegato 1);

- lettera della DG EMPL del 20.7.2001.(rif. 07588) al sig. Prikatel (allegato 2);

- lettera della DG EMPL del 5.10.2001 (rif. 10473) al sig. Prikatel (allegato 3);

- lettera della DG EMPL del 24.1.2002 (rif. 00970) al sig. Fergus (allegato 4);

- riunione dei servizi della DG EMPL con il sig. Fergus l'I 1.3.2002;

- risposte della Commissione europea alle interrogazioni parlamentari scritte E-4100/00, E-0779/01, E-1356/01, E-1681/01, E-1682/01, E-2331/01, E-2900/01, E-2901/01, E-2944/01, E-3189/01, E-3572/01 ed E-0941/02 (allegato 5);

- lettera del commissario Diamantopoulou al vice-premier belga Laurette Onkelinx dell' 11.2.2002 (rif. 0180) (allegato 6);

- la Commissione ha informato del problema i membri del Comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori (rappresentanti degli Stati membri e parti sociali) in occasione della riunione del 24.5.2002 e li ha invitati ad informare tutte le organizzazioni padronali e tutti i datori di lavoro (settore privato e pubblico).

Parte 2

La regola sulla concessione delle sovvenzioni è ora sancita dal nuovo regolamento finanziario che prevede che "la concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza [e] della parità dì trattamento" (articolo 109 del nuovo regolamento finanziario adottato il 25 giugno 2002). Il regolamento sarà applicabile dal 1° gennaio 2003, ma questi principi sono già contenuti nel vademecum interno della Commissione sulla concessione delle sovvenzioni1.

Spetta a ciascun ordinatore applicare questi principi riguardo alle varie istruzioni interne citate nella parte 3 del presente documento.

Quanto al finanziamento delle agenzie esecutive previsto dall'articolo 55 del nuovo regolamento finanziario, va notato che il personale di queste agenzie sarà costituito, conformemente alla loro base giuridica (che il Consiglio sta adottando sulla base della proposta COM (2001) 808 def), da agenti sottoposti allo Statuto in qualità di agenti temporanei o di agenti contrattuali nel senso dell'attuale proposta della Commissione di modifica dello Statuto. Le regole applicabili ad entrambe le categorie di agenti comportano un divieto di discriminazione, tra l'altro, sulla base della cittadinanza.

1 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/vm_gs.htm

Parte 3

La Commissione europea usa tutti i suoi poteri per combattere qualsiasi discriminazione causata dall'inserimento della condizione "madrelingua" nelle offerte di lavoro.

Nei confronti dei datori di lavoro in generale La Commissione ha adottato varie misure e continua ad attirare l'attenzione su questi casi di violazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori (si veda la parte 1).

I singoli casi che riguardano imprese nel settore privato devono essere valutati dai giudici nazionali sulla base dell'analisi giuridica fornita dalla Commissione. La corrispondenza tra il commissario Diamantopoulou e il vice-premier belga Onkelinx (si veda la parte 1) mostra che le autorità belghe sono consapevoli del problema e la Commissione prevede che i giudici belgi (le offerte di lavoro citate nella denuncia dell'"Unione Esperantista Europea" riguardano solo datori di lavoro in Belgio) valuteranno i casi diligentemente. Nel luglio 2002 l'"Unione Esperantista Europea" ha inviato ai servizi della Commissione un nuovo elenco di offerte di lavoro. Poiché questo elenco contiene anche offerte di lavoro recenti riconducibili allo Stato belga, la Commissione ha registrato tali informazioni come una denuncia formale e sta prendendo contatto con le autorità belghe. Tuttavia, non spetta alla Commissione avviare procedimenti contro società private e organizzazioni non governative (ONG) relativamente al diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori. Tocca dunque al lavoratore migrante che si ritiene discriminato avviare procedimenti contro le società o ONG interessate.

Nei confronti delle organizzazioni parzialmente o interamente finanziate dalla Commissione europea

I servizi della, Commissione sono stati informati delle possibili offerte di lavoro discriminatorie ed hanno chiesto l'adozione delle misure necessarie nei confronti dei contraenti:

Oltre alle misure adottate nei confronti dei datori di lavoro in generale, la Commissione si sforza di informare in particolare le organizzazioni che essa finanzia parzialmente o interamente:

  • informazioni contenute nelle seguenti risposte a interrogazioni parlamentari scritte: E-1681/01, E-1682/01, E-2331/01, E-2900/01, E-2901/01, E-2944/01, E-3189/01, E-3572/01;
  • alcune Direzioni generali hanno già informato i loro contraenti, per esempio
  • altri pensano di inserire clausole nelle future gare d'appalto, per esempio
  • Lasta ŝanĝo:
    2003-03-15
    Adreso:
    http://uea.org/dokumentoj/plendo/plendo-it.html